Retribuzione lavoratori-obbligo di tracciabilità
La “finanziaria”ha fissato specifiche modalità per il pagamento delle retribuzioni escludendo il contante
L’articolo 1, co. 910 della Legge 205/2017, c.d. Legge di Bilancio, dispone che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro, o committenti, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, tramite sistemi (banca o un ufficio postale) che escludano l’uso del denaro contante.
Tale norma si applica ad ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142.
La norma elenca i mezzi consentiti con cui può essere effettuato il pagamento della retribuzione,:
- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si considera comprovato nel caso in cui il delegato sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Questi obblighi non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con tutte le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, agli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il comma 913, in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del datore di lavoro o committente, prevede che si applichi la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.