Erogazione della retribuzione tramite mezzi non tracciabili – procedure di contestazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 4538 del 22 maggio 2018, fornisce un parere alla Guardia di Finanza in merito alle procedure di contestazione della violazione all’erogazione di retribuzione tramite mezzi tracciabili, di cui all’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 205/2017.
In particolare, secondo l’INL, la violazione in oggetto è presunta:
- a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore (che, ricordiamo, sono: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato).
- b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Evidenziamo, infatti, che la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912, in base al quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.
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