Contratti a termine -modifica della disciplina con il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018
Il cosiddetto “decreto dignità” è intervenuto sulla regolamentazione dei contratti a tempo determinato. Indichiamo le principali novità.
Il contratto a termine privo di causale può essere stipulato per una durata non superiore a 12 mesi.
È prevista la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato di durata fino a 24 mesi ma in questo caso occorre indicare la causale che viene stabilita dalla legge in:
- a) esigenze temporanee oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Il contratto a termine di durata inferiore a 12 mesi può essere prorogato (per sole quattro volte) senza indicazione della causale fino a un periodo complessivo di 12 mesi. Per proroghe che portino la durata complessiva del rapporto oltre i 12 mesi è necessario indicare la causale.
In caso di rinnovo di un contratto a termine è sempre necessaria l’indicazione della causale.
Solo i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali.
In ogni caso i rapporti a tempo determinato non possono durare complessivamente più di 24 mesi.
La disciplina sopradescritta si applica a tutti i nuovi contratti e ai rinnovi e alle proroghe di quelli in corso alla data di entrata in vigore del decreto.