Congedi per lavoratori padri anno 2018
Congedi obbligatorio e facoltativo per lavoratori padri: indicazioni per il 2018
Sul proprio sito internet (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50584) l’INPS fornisce informazioni sui congedi obbligatorio e facoltativo di cui i lavoratori padri possono usufruire nel 2018.
In estrema sintesi, detti congedi sono:
- obbligatori: il padre lavoratore dipendente ha diritto a 4 giorni di congedo, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). I giorni, possono essere goduti anche in via non continuativa. Tale tipo di congedo si configura come un diritto autonomo ed è pertanto aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 151/2001;
- facoltativi: dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS (circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40), mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS attraverso il flusso UNIEMENS le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni del messaggio 18 aprile 2013, n. 6499.
Per consultare la circolare 40/2013, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.pdf
Per consultare il messaggio 6499/2013 clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%206499%20del%2018-04-2013.pdf